GIURISDIZIONE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE CAVE - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA
SENTENZA N. 18040 DEL 02/07/2008
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. M. Triola)
Secondo le Sezioni Unite, l’intera materia delle opposizioni a sanzioni amministrative appartiene alla giurisdizione ordinaria, inclusa la causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave, nonostante si tratti di materia inerente all’uso del territorio e quindi compresa in quella urbanistica per la quale l’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l’opposizione, invero, non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, e la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo. Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 34, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 22-bis