CONTRATTI – CLAUSOLE VESSATORIE – AZIONE COLLETTIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI – INIBITORIA
SENTENZA N. 13051 DEL 21/05/2008
(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore G. Salme')
In tema di azioni collettive a tutela dei consumatori, l’associazione di professionisti che abbia provveduto all’elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell’art. 1469 sexies cod. civ., intervenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che “raccomandano” l’utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto.
CONTRATTI BANCARI CONCLUSI CON I CONSUMATORI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DI UNA O PIÙ CONDIZIONI DEL CONTRATTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA - VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA
In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, comma 5, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m) del d. lgs n. 205 del 2005, non potendosi qualificare tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del d. lgs n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alla modifica
SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA - VESSATORIETÀ
In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente e il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del
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