FAMIGLIA – COMUNIONE LEGALE
SENTENZA N. 21098 DEL 09/10/2007
(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore F. Felicetti)
La Corte , puntualizzando che deve ritenersi superata la posizione secondo la quale solo i diritti reali, e non anche i diritti di credito possono entrare a far parte della comunione legale , afferma che i titoli obbligazionari acquistati dal coniuge in regime patrimoniale di comunione legale con i proventi della sua attività lavorativa sono da considerare una forma di investimento, e come tali rientrano nella nozione di “acquisti” di cui all’art. 177 c.c. ed entrano subito a far parte della comunione, e non ricadono nella comunione de residuo.