DIRITTI DELLA PERSONALITA’ – INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA IDRATAZIONE ARTIFICIALI A PERSONA IN STATO VEGETATIVO DA OLTRE QUINDICI ANNI – CONDIZIONI E LIMITI
SENTENZA N. 21748 DEL 16/10/2007
(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore A. Giusti)
La Corte di Cassazione – escluso che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario – ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, deve essere negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.