FALLIMENTO – IMPRESA ESERCENTE L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI – ASSOGGETTAMENTO A LIQUIDAZIONE COATTA – MALA GESTIO
SENTENZA N. 25006 DEL 25/11/2005
(Sezione Prima Civile, Presidente G. Cappuccio, Relatore V. Proto)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione stradale, nel caso di assoggettamento dell'impresa di assicurazione a liquidazione coatta amministrativa, la sentenza intervenuta nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio fa stato nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa. Nell’affermare questo principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, la Corte si dà cura di precisare - discostandosi da un proprio precedente, la sentenza n. 23015 del 2004 - che questo non comporta a carico del commissario liquidatore un onere di contestazione (con conseguente preclusione in sede concorsuale allorché sia esercitato il diritto di surroga verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della procedura) in ordine a mala gestio riconducibile, anziché all'impresa in liquidazione, all'impresa cessionaria ed al Fondo di garanzia. La ragione dell’enunciata precisazione sta in ciò: che il commissario liquidatore non ha interesse ad impugnare una sentenza emessa in giudizio di risarcimento nella parte relativa alla condanna dell'impresa cessionaria (e/o del Fondo) al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria oltre il massimale di legge, perché, trattandosi di obbligazione non propria, il relativo onere non può non far capo che al soggetto cui sia imputabile il comportamento defatigatorio, e non all'impresa in liquidazione. La conseguenza che l’odierna
leggi il test integrale della sentenza