SOCIETA’ – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA SOCIETA’ – IMPUGNAZIONE
SENTENZA N. 27387 DEL 12/12/2005
(Sezione Prima Civile, Presidente R. De Musis, Relatore S. Del Core)
Con una pronuncia di grande respiro sistematico, la Corte, affrontando per la prima volta la questione, ha affermato che la deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. In tal caso, la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i sintomi di illiceità della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato. Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva. La Corte ha anche precisato che ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 cod. civ.,
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