DIVORZIO – RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
SENTENZA N. 23379 DEL 16/12/2004
(Sezione Prima Civile, Presidente M. Delli Priscoli, Relatore S. Petitti)
In sede di ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, il giudice deve tener conto non solo della durata legale dei rispettivi matrimoni, ma anche della durata effettiva che gli stessi abbiano avuto, e quindi dare rilevanza alla situazione di separazione di fatto che abbia preceduto lo scioglimento del vincolo matrimoniale.