RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
SENTENZA N. 18749 DEL 17/09/2004
(Sezione Prima Civile, Presidente G. Olla, Relatore O. Fittipaldi)
La Corte di cassazione si pronuncia sull’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento sono tenuti i coniugi a norma dell'art. 143 cod. civ.. Secondo la Corte i bisogni della famiglia non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale. Sulla base di tale principio la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell'intero nucleo familiare il consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune.