STRANIERI – ESPULSIONE – INGRESSO CLANDESTINO ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA - APPLICABILITA’ DELLA MISURA
SENTENZA N. 22797 DEL 06/12/2004
(Sezione Prima Civile, Presidente A. Saggio, Relatore L. Macioce)
L’espulsione (di cui all’art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998) si applica anche se l’ingresso clandestino dello straniero sia avvenuto prima del 27 marzo 1998, data di entrata in vigore della norma, atteso che la misura mira a far cessare la permanenza della condizione illegale, qualunque sia la data della sua origine. Peraltro (reinterpretando il divieto di cui all’art. 13, comma 15, alla luce della modifica del comma 5 dello stesso articolo introdotta dall’art. 12 della l. n. 189 del 2002), gli stranieri presenti in Italia prima di tale data non possono essere accompagnati alla frontiera (ex art. art. 13, comma 4), ma possono essere oggetto sia della misura di trattenimento (ex art. 14, comma 1), che dell’intimazione di abbandono (ex art. 14, comma 5 bis).