RESPONSABILITA’ CIVILE – RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER LA COSA IN CUSTODIA
SENTENZA N. 24739 DEL 28/11/2007
(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Vivaldi)
La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo ( nella specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l'oggetto che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore.