SOCIETA’ - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - DELIBERA DI ESCLUSIONE DELL'UNICO SOCIO ACCOMANDATARIO DA PARTE DEGLI ACCOMANDANTI - VALIDITA'
SENTENZA N. 27504 DEL 22/12/2006
Il procedimento di esclusione di un socio nella società in accomandita semplice è regolato dalle norme dettate dagli artt. 2286 e 2287 c.c. per la società in nome collettivo. In particolare, se uno solo è il socio accomandatario e più sono gli accomandanti, questi ultimi possono deliberarne l’esclusione a maggioranza, non computandosi nel numero il socio da escludere, e non è necessario far ricorso all’ultimo comma dell’art. 2287, che prevede con norma di stretta interpretazione la necessità di ricorrere al tribunale nel caso di società costituita da due soli soci.