LAVORO SUBORDINATO - LESIONE PERSONALE DEL LAVORATORE - CATTIVO FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA - DILIGENZA DEL DATORE DI LAVORO - SCELTA DI UN TECNICO DI FIDUCIA - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE
SENTENZA N. 25599 DEL 01/12/2006
Nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, l’imprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie cognizioni tecniche, si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente, sicché non è responsabile, ex art. 2087 cod. civ., per i danni da lesione personale causati al lavoratore, il datore di lavoro che, constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, il quale compia la riparazione rivelatasi, poi, inidonea per cause non accertate, ma comunque non imputabili al datore.