GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE CIVILE - AZIONE PROPOSTA CONTRO UNA BANCA SVIZZERA
SENTENZA N. 27182 DEL 20/12/2006
Cassazione
Appartiene alla giurisdizione del giudice straniero,in quanto giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, e non del giudice italiano, in applicazione della Convenzione di Lugano 16.9.1988 e dell’art. 3 della legge n. 218 del 1995, l’azione proposta dall’erede di un de cuius italiano nei confronti di una banca straniera e volta ad ottenere il pagamento di quanto esistente sul conto corrente intestato al defunto.