SOCIETA’ – RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI – ATTI ECCEDENTI IL LIMITE DELL’OGGETTO SOCIALE – GRUPPI DI SOCIETA’
SENTENZA N. 26325 DEL 11/12/2006
L'atto compiuto dagli amministratori in nome della società è estraneo all'oggetto sociale se non è idoneo in concreto a soddisfare un interesse economico, sia pure mediato ed indiretto, ma giuridicamente rilevante della società. La Corte di cassazione ha riconosciuto che, sebbene l'appartenenza al medesimo gruppo societario consenta, in linea di principio, di riconoscere connessioni economiche rilevanti tra gli interessi, formalmente distinti, dei vari soggetti giuridici che compongono il gruppo (sì da giustificare attività dirette al perseguimento di un interesse che esula da quello proprio e specifico delle singole società, inteso in senso stretto, ma vi è ricompreso in senso mediato), tuttavia la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è sufficiente al fine di affermare la legittimità dell'atto sul piano dei limiti imposti dall'oggetto sociale. In tal caso, l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta. Il caso venuto all’esame dei giudici di legittimità riguardava la costituzione di ipoteca volontaria vincolante l'intero patrimonio immobiliare, formalmente estranea all'oggetto sociale, in favore di società appartenente al medesimo gruppo. La Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale era pervenuta a riconoscere il carattere ultra vires
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