TRIBUTI – IMPOSTA DI REGISTRO SULLA PRIMA CASA – LIQUIDAZIONE
SENTENZA N. 26407 DEL 06/12/2005
(Sezione Quinta Civile, Presidente B. Saccucci, Relatore A. Meloncelli)
La somma pretesa dall’Amministrazione finanziaria, che revochi il beneficio (nella specie, per prima casa) di una agevolazione tributaria, concesso – con atto amministrativo implicito definitivo – in sede di riscossione dell’imposta principale di registro, non accerta e liquida una imposta suppletiva di registro, ma una complementare, con la conseguenza che il termine per l’esercizio di tale potere è triennale e va computato dalla data della registrazione dell’atto.