GIUDICE DI PACE - PROVA TESTIMONIALE - PRECLUSIONI
SENTENZA N. 27007 DEL 07/12/2005
(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore C. Filadoro)
La Corte afferma che anche nel giudizio davanti al giudice di pace sussiste il regime di preclusioni proprio del procedimento davanti al tribunale, e pertanto la prova testimoniale va dedotta nel termine perentorio di cui all’art. 184 c.p.c., con specifica indicazione non solo dei fatti ma anche dei nominativi delle persone da interrogare.